[A] Se nel RTI sia richiesta la triplice corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di esecuzione e requisito di qualificazione. [B] Sulle modalità di accesso alle gare e sull’esecuzione dei relativi lavori mediante il subappalto. [C] Se le soglie di qualificazione debbano essere parametrate in funzione delle dichiarazioni di subappalto.
SENTENZA N. ****
1. In sintesi va, quindi, evidenziato: a) che il previgente codice dei contratti pubblici richiedeva una triplice corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di esecuzione e requisito di qualificazione (infatti, l’art. 37, comma 13, d.lgs. 163/2006 prevedeva che “i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dev...